IL MINISTRO DELLE FINANZE

   Visto  il  titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
   Visto   il   primo   comma   dell'art.   8  del  suddetto  decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze.
   Visti  gli  articoli 5,7 ed 8 del decreto-legge 30 settembre 1983,
n.  512, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1983,
n.  649,  concernente  disposizioni  relative ad alcune ritenute alla
fonte  sugli  interessi ed altri proventi da capitale, con i quali e'
stato  stabilito  l'obbligo  della  presentazione annuale entro il 31
marzo,  della  dichiarazione  di  cui  al  primo  e  al  quinto comma
dell'art.  7  del  precitato  decreto  n.  600 per i proventi di ogni
genere  e  per  le  differenze  del  valore  dei titoli e certificati
regolati dallo stesso decreto-legge;
   Visto  il comma 1, lettera b) dell'art. 19 della legge 30 dicembre
1991,  n.  413,  in  base  al  quale  il  Ministro delle finanze puo'
disporre,  anche  limitatamente  ad  alcune  categorie  o  classi  di
soggetti,  che  la  dichiarazione  di cui all'art. 7, del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o particolari
elenchi  nominativi  in  essa  inclusi  vengano  presentati  mediante
l'invio  di  supporti magnetici secondo modalita' e termini stabiliti
con il presente decreto.
   Ritenuta  l'oppurtinita',  in  relazione  all'esigenza  di  talune
categorie  di  contribuenti di servizi di supporti meccanografici per
la   dichiarazione   dei   sostituti  d'imposta,  di  autorizzare  la
predisposizione   anche  di  speciali  modelli  per  la  compilazione
meccanografica  delle  dichiarazioni  in modo che siano assicurate la
conformita'   strutturale   dei  modelli  meccanografici  con  quelli
approvati   con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  e  la  loro
compatibilita' con le necessita' gestionali delle imposte;

                              Decreta:

                               Art. 1.

   Sono approvati agli annessi modelli 770 base, comprendente anche i
quadri  I  ed L, 770/A, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E,
770/E-1,  770/F,  770/F-1,  770/G e 770/G-1, 770/L aggiuntivo e 770/H
concernenti  le  dichiarazione  agli effetti dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle persone
giuridiche.
   Il   modello  base  (copertina)  deve  essere  riprodotto  in  due
esemplari identici.